Sez. 5, Sentenza n. 1909 del 30/01/2007 (Rv. 596832 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Scostamento di almeno un quarto del reddito accertabile da quello dichiarato - Utilizzazione, a tal fine, dei coefficienti presuntivi fissati con d.m. - Portata della disposizione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano "determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato". L'utilizzazione dei coefficienti di redditività, fissati con d.m., prevista dallo stesso art. 38, quarto comma (al secondo periodo), è chiaramente strumentale allo svolgimento di una siffatta attività accertativa ("a tal fine.sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta"), e non cronologicamente successiva ad essa, di talché non è prospettabile un'interpretazione delle dette disposizioni in base alla quale l'ufficio prima dovrebbe dimostrare con valide presunzioni tratte da elementi e circostanze di fatto certi un maggior reddito che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato, e solo dopo tale dimostrazione potrebbe utilizzare le tabelle ministeriali per quantificare il reddito da accertare, tanto più ove si consideri che, secondo tale tesi, il ricorso alle tabelle dovrebbe servire a quantificare il reddito da accertare, che però dovrebbe essere stato già quantificato per calcolare la percentuale di "scostamento" dal reddito dichiarato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)