Sez. 3, Sentenza n. 163 del 16/01/1989 (Rv. 461388 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RITARDATO ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DIPENDENTE DALLA RESISTENZA FRAPPOSTA IN GIUDIZIO CON DOLO O COLPA GRAVE - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. E NON EX ART. 96, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV..*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RITARDATO ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DIPENDENTE DALLA RESISTENZA FRAPPOSTA IN GIUDIZIO CON DOLO O COLPA GRAVE - DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIBILITÀ EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. E NON EX ART. 96, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV..*
Il danno, che il creditore di somma di danaro deduca d'aver subito, per il ritardo con cui ne è stato accertato il diritto a cagione della resistenza frapposta in giudizio dal debitore ancorché con dolo o colpa grave, deve essere considerato conseguenza immediata e diretta non di lite temeraria, bensì dell'inadempimento, e deve perciò trovare risarcimento non in base all'art. 96, comma primo, cod. proc. civ., ma in base all'art. 1224, comma secondo, cod. civ., quante volte il danno consista nel pregiudizio risentito dal creditore per effetto della perdita del potere d'acquisto subito dalla moneta nel corso del giudizio, ricollegandosi così al mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione originaria. (V 225/84, mass n 432481; (V 3360/83, mass n 428255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)