Sez. U, Sentenza n. 225 del 12/01/1984 (Rv. 432481 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO PROPOSTO AL SOLO SCOPO DI CONSEGUIRE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO E IL DIFFERIMENTO DELLA SUA DEFINIZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - PRECLUSIONE COSTITUITA DALLA IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SPESE DEL GIUDIZIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO PROPOSTO AL SOLO SCOPO DI CONSEGUIRE LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO E IL DIFFERIMENTO DELLA SUA DEFINIZIONE - CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA - PRECLUSIONE COSTITUITA DALLA IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA DI REGOLAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Al fine della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, in applicazione dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., della parte che risulti aver proposto l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione al solo scopo di conseguire la sospensione del giudizio di merito ed il differimento della sua definizione, non è di ostacolo l'improcedibilità della istanza medesima (nella specie, per tardivo deposito), essendo in tal caso consentito alle Sezioni Unite della suprema Corte di valutare in via incidentale la consistenza delle ragioni addotte a sostegno del regolamento, per ravvisare gli estremi della lite temeraria. (V 5125/82, mass n 423000; (V 1280/82, mass n 419151).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)