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Sez. U, Sentenza n. 3360 del 16/05/1983 (Rv. 428255 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DISCIPLINA EX ART. 96, PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428255-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DISCIPLINA EX ART. 96, PRIMO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI.*

La responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi ed agli effetti dell'art. 96 primo comma cod. proc. civ., va affermata anche a carico della parte che abbia infondatamente proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora risulti che tale strumento processuale sia stato utilizzato non allo scopo cui è preordinato, cioè all'individuazione "per saltum" del giudice munito di giurisdizione, in relazione alla configurabilità in proposito di dubbi non manifestamente inconsistenti, ma al diverso fine di procrastinare l'esito della lite, con pregiudizio per l'avversario, alla stregua della palese infondatezza della questione sollevata, ovvero della sua contrarietà ad un costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, senza alcuno sforzo argomentativo idoneo ad un mutamento di esso. (V 1280/82, mass n 419151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)