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Sez. 2, Sentenza n. 2611 del 18/01/1993 Ud. (dep. 18/03/1993) Rv. 193580 - 01

Pena - Pene detentive | Ergastolo - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1993-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193580-01

Pena - Pene detentive

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., sia perché il quarto comma di detto articolo espressamente sancisce il solo divieto della pena di morte, implicitamente riconoscendo legittimità alla pena dell'ergastolo, sia perché quest'ultima, nella concreta realtà, a seguito della legge 25 novembre 1962 n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua (e pertanto non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del condannato), e non solo per la possibilità della grazia, ma per la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato stesso nella società libera, in virtù degli istituti sopra indicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)