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Sez. 1, Sentenza n. 27149 del 22/03/2016 Cc. (dep. 01/07/2016) Rv. 271232 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Ergastolo cd. ostativo - Liberazione condizionale - Requisito della collaborazione con la giustizia - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 58-ter ord. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271232-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 58-ter ord. pen., in riferimento all'art. 27, comma 3, Cost., nella parte in cui prevedono che, nel caso di condanna all'ergastolo per delitto ostativo, il beneficio della liberazione condizionale sia ammissibile solo se il condannato collabora con la giustizia, in quanto la possibilità per il condannato di scegliere se collaborare o meno esclude che possa ritenersi vanificato, in concreto, il perseguimento della finalità rieducativa della pena.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 177 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)