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Sez. L, Sentenza n. 5496 del 12/10/1988 (Rv. 460099 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORATORI IMPEGNATI SECONDO TURNI IMPLICANTI L'ASSEGNAZIONE DI DETTO RIPOSO IN UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - TRATTAMENTO ECONOMICO DIFFERENZIATO CON L'ATTRIBUZIONE DI UN MAGGIOR NUMERO DI RIPOSI SETTIMANALI - PRETESA DEL LAVORATORE DIRETTA A CONSEGUIRE UNA MAGGIORAZIONE PER L'INADEGUATEZZA DI DETTO TRATTAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL MEDESIMO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460099-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORATORI IMPEGNATI SECONDO TURNI IMPLICANTI L'ASSEGNAZIONE DI DETTO RIPOSO IN UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - TRATTAMENTO ECONOMICO DIFFERENZIATO CON L'ATTRIBUZIONE DI UN MAGGIOR NUMERO DI RIPOSI SETTIMANALI - PRETESA DEL LAVORATORE DIRETTA A CONSEGUIRE UNA MAGGIORAZIONE PER L'INADEGUATEZZA DI DETTO TRATTAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL MEDESIMO - OGGETTO.*

Nel caso in cui il contratto collettivo compensi i lavoratori, impegnati secondo turni implicanti l'assegnazione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, con un trattamento economico differenziato rispetto a quello degli altri dipendenti e nell'ambito del quale la maggiore penosità del lavoro domenicale risulti adeguatamente remunerata dall'attribuzione di un maggior numero di riposi settimanali, spetta al lavoratore, che pretenda la maggiorazione retributiva per il lavoro domenicale, allegare e dimostrare che il compenso previsto dal contratto sia successivamente divenuto inadeguato a remunerare la maggiore penosità del lavoro domenicale e che sia quindi necessaria una revisione della precedente disciplina pattizia al riguardo. (V 1642/88, mass n 457672; (V 543/88, mass n 457049; (V 7057/87, mass n 455226; (V 2744/87, mass n 451859; (V 16/87, Corte cost.; (V 3579/86, mass n 446503).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)