Sez. L, Sentenza n. 3579 del 27/05/1986 (Rv. 446503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONI - IN GENERE - LAVORATORE TURNISTA NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA CON RIPOSO COMPENSATIVO - MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE COMPENSANTI IL SACRIFICIO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO DOMENICALE - ENTITÀ - NATURA QUALITATIVA - DIVERSA IN CONSIDERAZIONE DELLA MAGGIORE ONEROSITÀ SUL PIANO PSICOLOGICO - LIMITI - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONI - IN GENERE - LAVORATORE TURNISTA NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA CON RIPOSO COMPENSATIVO - MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE COMPENSANTI IL SACRIFICIO DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORO DOMENICALE - ENTITÀ - NATURA QUALITATIVA - DIVERSA IN CONSIDERAZIONE DELLA MAGGIORE ONEROSITÀ SUL PIANO PSICOLOGICO - LIMITI - CONDIZIONI.*
Al lavoratore turnista che presti attività nella giornata festiva, ancorché fruisca del riposo compensativo in giorno diverso dalla domenica, spetta una maggiorazione retributiva che compensi il sacrificio della prestazione del lavoro domenicale, la quale, nonostante la compensazione predetta, ha tuttavia natura qualitativa diversa in considerazione della sua maggiore onerosità sul piano psicologico, con conseguente diverso e maggiore valore sociale. Peraltro, quando si tratti di lavorazioni programmate secondo turni tali che per determinati lavoratori il giorno di riposo settimanale venga, pur nell'ambito di sette giorni, ad essere spostato rispetto alla domenica, il giudice deve specificamente accertare, attraverso l'esame della disciplina collettiva applicabile, se detto spostamento - e perciò il sacrificio della domenica ancorché con il riposo compensativo - trovi nell'ammontare della retribuzione prevista a favore di tali lavoratori una propria ancorché conglobata specifica Forma di remunerazione, come potrebbe desumersi dalla circostanza stessa che siffatti turni sono stati contrattualmente concordati e che la retribuzione per i dipendenti ad essi assoggettati presenti connotati differenziati rispetto a quella degli altri lavoratori, con la conseguenza che in tal caso non spettano ulteriori maggiorazioni. (V 3491/83, mass n 428381; (V 5923/82, mass n 423682).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)