diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2886 del 30/07/1969 (Rv. 342711 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - REGOLAMENTO EDILIZIO E D'IGIENE DEL COMUNE DI CASSANO D'ADDA ARTICOLO VENTITRE E NOVANTATRE - DISCIPLINA DEI CORTILI E DEGLI EDIFICI PROSPETTANTIVISI - NORME NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342711-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - REGOLAMENTO EDILIZIO E D'IGIENE DEL COMUNE DI CASSANO D'ADDA ARTICOLO VENTITRE E NOVANTATRE - DISCIPLINA DEI CORTILI E DEGLI EDIFICI PROSPETTANTIVISI - NORME NON INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE IN PRISTINO - ESCLUSIONE.*

La violazione delle norme del regolamento edilizio e di igiene del comune di Cassano d' adda, che rispettivamente stabiliscono agli artt. 23 e 93 la proporzione fra superficie edificabile e cortile e determinano l'ampiezza minima dei cortili, in rapporto alle pareti degli edifici che vi prospettano e limitano, altresi, l'altezza dei muri, sono dirette al fine della tutela dell'interesse pubblico inerente alle esigenze igieniche e, quindi, sono essenzialmente intese ad assicurare la funzionalita e la salubrita degli spazi interni di ciascun fabbricato. Pertanto, le norme stesse non si possono considerare integrative delle Disposizioni del codice civile sulle distanze da osservarsi nelle costruzioni e la loro violazione non puo dar luogo alla riduzione in pristino, ma soltanto al risarcimento degli eventuali danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)