Sez. L, Sentenza n. 2662 del 10/02/2005 (Rv. 580116 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | "Minimale" contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite per i lavoratori di un determinato settore dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Obbligo retributivo dell'imprenditore artigiano parametrato al medesimo obbligo nel corrispondente settore industriale - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In tema di minimale contributivo, il preciso riferimento ai lavoratori di un determinato settore esclude che l'obbligo contributivo dell'imprenditore artigiano debba essere parametrato alla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo stipulato per il corrispondente settore industriale, stante la diversità dal settore artigianale e l'operatività nell'ambito del medesimo ramo merceologico ma con specificità ben distinte da quelle dell'attività artigiana, potendo, per converso, essere parametrato ad un contratto collettivo d'imprese artigiane d'altro comparto. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da censure la decisione di merito fondata sulla mancanza di una contrattazione collettiva per i dipendenti d'imprese artigiane di pulizia e sull'esistenza di un accordo interconfederale regionale che estendeva a tali imprese il ccnl per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)