Sez. L, Sentenza n. 19308 del 25/09/2004 (Rv. 577369 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Art. 1 D.L. n. 338 del 1989 - Riferimento alla retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale - Portata - Inesistenza di contratti collettivi di settore - Riferimento, da parte dell'Istituto previdenziale, a contratti collettivi di settori affini - Ammissibilità - Onere del datore di lavoro di dedurre l'esistenza di diverso contratto collettivo - Sussistenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, il richiamo operato dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, non alla retribuzione effettiva, ma a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere comunque una contrattazione collettiva quale parametro per il calcolo dei contributi. Ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può ragguagliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato dall'Istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l'applicazione da parte dell'INPS, ai fini della determinazione della base contributiva per un'impresa artigiana del settore lapideo, sprovvisto di contratto collettivo, la contrattazione per i dipendenti da piccole e medie industrie del medesimo settore).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)