Sez. 6, Sentenza n. 25590 del 27/05/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279607 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE | Programma trattamentale - Manifestazione della volontà di aderire - Assenza dell'imputato all'udienza - Nullità - Deducibilità da parte del pubblico ministero - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - ORDINANZA DI SOSPENSIONE - IN GENERE
In tema di messa alla prova dell'imputato minorenne, l'omessa interlocuzione con l'interessato sul contenuto del programma comporta una nullità che può essere fatta valere solo dalla parte interessata ad accedere al beneficio. (Fattispecie in cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento di ammissione alla messa alla prova emesso in assenza dell'interessato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)