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Sez. 1, Sentenza n. 7596 del 05/06/2001 (Rv. 547276 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Restituzione della cauzione o estinzione della fideiussione - Termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Rapporti in corso - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547276-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - determinando normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.), al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione, prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)