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Sez. 3, Sentenza n. 6805 del 13/05/2002 (Rv. 554341 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE | Restituzione della cauzione o estinzione della fideiussione - Termine previsto dall'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Rapporti in corso - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554341-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di appalto di opera pubblica, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è immediatamente applicabile anche ai rapporti in corso all'epoca della sua entrata in vigore, in quanto tale disposizione - nel determinare normativamente il termine (anteriormente rimesso all'iniziativa dell'appaltatore o fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.) al decorso del quale, nell'inerzia dell'amministrazione committente, consegue la restituzione della cauzione o l'estinzione dell'equivalente fideiussione prestate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - ha inciso solo sulla determinazione temporale (e non sugli elementi essenziali) del fatto generatore del diritto alla restituzione o all'estinzione delle garanzie, senza operare alcuna distinzione tra appaltatori adempienti e non, bensì mirando ad indurre la P.a. committente a svolgere i suoi compiti istituzionali di collaudo in tempi ragionevolmente brevi, pena l'automatica caducazione delle prestate garanzie fideiussorie (fatte in ogni caso salve le eventuali responsabilità accertate in sede di collaudo).

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)