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Sez. U, Ordinanza n. 5108 del 02/04/2003 (Rv. 561746 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Criteri di collegamento ai sensi della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 - Materia contrattuale - Foro speciale dell'esecuzione dell'obbligazione - Azione di invalidità o di inesistenza del vincolo contrattuale - Applicabilità - Luogo di esecuzione della prestazione - Individuazione - Legge utilizzabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561746-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il foro speciale previsto dall'art. 5 della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva in Italia con la legge 10 febbraio 1992, n. 198), in base al quale il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato, in altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale, ma anche a quelle di nullità o di annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell'esistenza dello stesso, posto che anche dette azioni deducono, pur se al fine di contestarne la validità o l'esistenza, la volontaria assunzione di un vincolo obbligatorio, in funzione di contrasto con la pretesa che controparte deriva dal ridetto vincolo, ed attengono quindi alla materia contrattuale. E siccome l'obbligazione rilevante ai fini dell'individuazione del luogo di esecuzione è l'obbligazione principale, o caratterizzante il negozio, ove l'attore promuova azione di invalidità o di accertamento negativo dell'esistenza di un contratto di mandato avente ad oggetto l'incarico di svolgere attività di intermediazione finanziaria per la cessione di un pacchetto azionario, è alla detta obbligazione, quale obbligazione principale e caratteristica della convenzione, e non già all'obbligazione del mandante di pagare il compenso, che occorre aver riguardo al fine di individuare - in conformità della legge applicabile al contratto sulla base del diritto internazionale privato del giudice adito - il "forum solutionis".

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Legge 18/12/1984 num. 975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)