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Sez. L, Sentenza n. 1175 del 12/02/1985 (Rv. 439296 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - INCLUSIONE TRA LE SANZIONI DISCIPLINARI - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439296-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - INCLUSIONE TRA LE SANZIONI DISCIPLINARI - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE ART. 7 LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 30 novembre 1982 n. 204, che ha dichiarato l'illegittimità dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto interpretati nel senso della inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari, ove non espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, anche il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo rientra fra le sanzioni disciplinari, con conseguente operatività per esso dall'art. 7 citato. (Conf 5940/83).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)