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Sez. L, Sentenza n. 8887 del 28/11/1987 (Rv. 456236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7, PRIMI TRE COMMI, ST. LAVORATORI - RIFERIMENTO AL LICENZIAMENTO ONTOLOGICAMENTE DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE NELLA NORMATIVA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7, PRIMI TRE COMMI, ST. LAVORATORI - RIFERIMENTO AL LICENZIAMENTO ONTOLOGICAMENTE DISCIPLINARE - MANCATA PREVISIONE NELLA NORMATIVA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982 deve ritenersi assoggettato alla disciplina dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il licenziamento fondato sulla violazione, da parte del lavoratore, delle obbligazioni contrattuali, ossia il licenziamento che sia motivato da un comportamento imputabile al lavoratore a titolo di colpa (intesa in senso generico); tale licenziamento - che copre l'area del licenziamento per giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento) ed, in parte, quella del licenziamento per giusta causa - è da considerare ontologicamente di natura disciplinare, anche se non rientrante tra le sanzioni disciplinari previste ed elencate dalla normativa del rapporto (legislativa, contrattuale collettiva o validamente posta dal datore di lavoro) giacché rappresenta la massima reazione (di tipo sostanzialmente disciplinare) del datore di lavoro di fronte all'inadempimento del lavoratore. (Conf 4823/87, mass n 453461; (Conf 4184/86, mass n 446374; (Conf 40/86, mass n 443681; (Conf 1175/85, mass n 439296).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)