Sez. 5, Sentenza n. 5461 del 25/11/2016 Ud. (dep. 06/02/2017) Rv. 269094 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Oggetto materiale del reato - Scritture obbligatorie - Ambito delineato dall'art. 2214 cod. civ. - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
L'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ., e cioè tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente il reato in relazione ai "mastrini" delle spese di cassa - che rappresentano l'andamento della cassa contanti e sono elementi necessari alla sua comprensione - irritualmente tenuti nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)