Sez. 5, Sentenza n. 23621 del 11/04/2016 Ud. (dep. 07/06/2016) Rv. 267122 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE | Oggetto materiale del reato - Scritture obbligatorie - Scritture richiamate nell'art. 2214, comma secondo, cod. civ. - Fattispecie.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
L'oggetto del reato di bancarotta semplice documentale è rappresentato da qualsiasi scrittura la cui tenuta è obbligatoria, dovendosi ricomprendere tra queste anche quelle richiamate dal comma secondo dell'art. 2214 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato, rilevata la mancanza delle fatture relative ad un'annualità compresa nel triennio antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)