Sez. 5, Sentenza n. 8610 del 20/12/2011 Ud. (dep. 05/03/2012) Rv. 251732 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE | Bancarotta documentale - Omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento - Omissione consumata per un periodo inferiore - Reato - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE
Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni. (Fattispecie in cui i libri erano stati regolarmente istituiti, ma mai compilati).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)