Sez. 3 - , Sentenza n. 17516 del 30/10/2018 Ud. (dep. 24/04/2019) Rv. 275596 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Varianti in corso d'opera - Varianti essenziali - Differenze - Conseguenze.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, mentre le "varianti in senso proprio" - ovvero le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione - sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed accessorio rispetto a quello originario, le "varianti essenziali" - ovvero quelle caratterizzate da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio iniziale rispetto ai parametri indicati dall'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001 - necessitano del rilascio di un nuovo permesso a costruire, del tutto autonomo rispetto a quello precedente, per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 32, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)