Sez. 3, Sentenza n. 9922 del 20/01/2009 Ud. (dep. 05/03/2009) Rv. 243103 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Regime giuridico delle varianti - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, rientrano nella nozione di "varianti" e, in quanto tali, possono costituire oggetto del cosiddetto "permesso in variante", soltanto le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, che siano tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione. (In motivazione la Corte ha precisato che deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire e non di permesso in variante al provvedimento che autorizza la realizzazione di un manufatto completamente diverso da quello originario).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)