Sez. 3, Sentenza n. 2391 del 14/04/1980 (Rv. 406099 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - NOZIONE RISPETTIVA - PROVVEDIMENTO DEL CONCILIATORE CONTENENTE LA PRONUNCIA DI IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER LA PENDENZA DI ANALOGO PROCEDIMENTO TRA LE STESSE PARTI, CON CONDANNA ALLE SPESE E CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - NATURA DI SENTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE - SENTENZA - IN GENERE - NOZIONE RISPETTIVA - PROVVEDIMENTO DEL CONCILIATORE CONTENENTE LA PRONUNCIA DI IMPROPONIBILITA DELLA DOMANDA PER LA PENDENZA DI ANALOGO PROCEDIMENTO TRA LE STESSE PARTI, CON CONDANNA ALLE SPESE E CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - NATURA DI SENTENZA.*
A norma dell'art 279 cod proc civ, il provvedimento giurisdizionale ha natura di sentenza quando risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia; e, invece, non decisorio, ed ha quindi natura di ordinanza, suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice che l'ha emessa, quando dispone per l'ulteriore corso del processo, anche se, a tale limitato fine, prende in esame questioni attinenti ai presupposti processuali o di merito. Pertanto, va qualificata sentenza il provvedimento con cui il conciliatore abbia dichiarato l'improponibilita della domanda, per la pendenza fra le stesse parti di altro analogo procedimento, con la condanna dello attore al pagamento delle spese processuali, anche se atecnicamente abbia anche disposto la cancellazione della causa dal ruolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)