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Sez. 3, Sentenza n. 6409 del 17/12/1985 (Rv. 443491 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CONTENENTE IL RIGETTO DI ALCUNE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E L'ORDINE DI PROSECUZIONE DELLA CAUSA - NATURA - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443491-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - PROVVEDIMENTO CONTENENTE IL RIGETTO DI ALCUNE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E L'ORDINE DI PROSECUZIONE DELLA CAUSA - NATURA - IMPUGNABILITÀ DINANZI AL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento del giudice il quale non risolve, a norma dello art. 279 cod. proc. civ., questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia, ma dispone per l'ulteriore corso della causa, dopo avere disatteso eccezioni pregiudiziali di illegittimità costituzionale di alcune norme, seppure emesso in Forma di sentenza non definitiva ha natura di ordinanza istruttoria, suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice ma non di impugnazione davanti al giudice superiore. (Conf 6454/82, mass n 424086; (Conf 2391/80, mass n 406099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)