Sez. L, Sentenza n. 6454 del 27/11/1982 (Rv. 424086 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DIFFERENZA TRA SENTENZA E ORDINANZA - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - CARATTERI DISTINTIVI.*
A norma dell'art. 279 cod. proc. civ;, il provvedimento giurisdizionale ha natura di sentenza quando risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni processuali o al merito della controversia; è, invece, non decisorio ed ha, quindi, natura di ordinanza, suscettibile di revoca da parte dello stesso giudice che l'ha emessa, quando dispone per l'ulteriore corso del processo, anche se, a tale limitato fine, prende in esame questioni attinenti ai presupposti processuali. (Conf 2391/80, mass n 406099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)