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Sez. L, Sentenza n. 1182 del 04/02/1988 (Rv. 457403 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - MANCATO VERSAMENTO, ENTRO SESSANTA GIORNI, DELLE PRIME TRE RATE DOVUTE - CONSEGUENZE EX ART. 5, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - CONTRASTO CON L'ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 O CON IL TERZO COMMA DEL CITATO ART. 5 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457403-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - MANCATO VERSAMENTO, ENTRO SESSANTA GIORNI, DELLE PRIME TRE RATE DOVUTE - CONSEGUENZE EX ART. 5, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - CONTRASTO CON L'ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 O CON IL TERZO COMMA DEL CITATO ART. 5 - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, il mancato versamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della competente gestione, dell'importo delle prime tre delle rate, in cui la gestione stessa abbia suddiviso l'Onere del lavoratore interessato, comporta, alla stregua della lettera e della ratio della disposizione del secondo comma dell'art. 5 della stessa legge, la rinuncia all'Esercizio della facoltà di ricongiunzione prevista dai citati artt. 1 e 2 e non già la rinuncia solo al tipo di rateizzazione accordata all'interessato, che potrebbe quindi ottenerne una successiva e diversa. Tale interpretazione della norma - che determina una conseguenza contro la quale non è invocabile l'art. 8 della legge n. 533 del 1973, essendo il mancato versamento anzidetto al di fuori della procedura amministrativa, conclusasi con il provvedimento di rateizzazione - non è in contrasto con la prima parte del terzo comma dello stesso art. 5 (secondo cui "il versamento, anche parziale dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda"), in quanto tale disposizione opera su un piano diverso da quello proprio del citato secondo comma del medesimo articolo e presuppone l'avvenuta osservanza degli adempimenti ivi previsti.*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)