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Sez. 2, Sentenza n. 34927 del 17/05/2013 Cc. (dep. 13/08/2013) Rv. 256094 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Misure di prevenzione personali - Applicazione - Stato di detenzione all'estero - Legittimo impedimento - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256094-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, lo stato di detenzione all'estero non costituisce legittimo impedimento in presenza dell'invito notificato all'interessato di eleggere domicilio in Italia e della possibilità di rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria del luogo in cui è detenuto. (Fattispecie in cui il proposto, detenuto all'estero a seguito di esecuzione di M.A.E., ricevuto l'invito dall'Autorità giudiziaria italiana, aveva eletto domicilio in Italia, ma non aveva avanzato alcuna richiesta di essere sentito personalmente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)