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Sez. U, Sentenza n. 10281 del 25/10/2007 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 238657 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Misure di prevenzione personali - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238657-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

In materia di estradizione attiva, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione non è riferibile alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione, sicchè la persona estradata in Italia può essere assoggettata a misure di prevenzione personali e al relativo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta di estradizione suppletiva allo Stato che ne ha disposto la consegna. (La S.C. ha altresì ritenuto la non riferibilità alle misure di prevenzione personali e al relativo procedimento di applicazione del principio di specialità previsto dall'art. 721 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)