Sez. 1, Sentenza n. 46808 del 06/11/2012 Cc. (dep. 04/12/2012) Rv. 253884 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Legittimo impedimento a comparire del soggetto proposto - Rilevanza ai fini del rinvio dell'udienza - Condizioni - Richiesta dell'interessato - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all'udienza può rilevare solo ove il soggetto proposto abbia formulato richiesta di essere sentito personalmente, che non può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio del difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato e che si pone come estrinsecazione di un diritto non estensibile al difensore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)