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Sez. 1, Sentenza n. 1027 del 07/04/1971 (Rv. 351026 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA PROBATORIA.*
Stato
decisa il 1971-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351026-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA PROBATORIA.*

Il convincimento del giudice di merito sulla Rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi che sono stati addotti a sostegno della domanda costituisce un giudizio di fatto che non e sindacabile in Sede di legittimita, purche esso non risulti viziato da illogicita, o da violazione dei principi di diritto che regolano tali mezzi di prova. (Conf 3788'69, mass n 344079).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)