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Sez. 3, Sentenza n. 1267 del 11/05/1973 (Rv. 363847 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363847-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il convincimento del giudice di merito sulla Rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi che sono stati addotti a sostegno della domanda costituisce un giudizio di fatto, che non e sindacabile in Sede di legittimita, se esso non risulti viziato da illogicita o da violazione dei principi di diritto che regolano tali mezzi di prova. (Conf 1027/71, mass n 351026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)