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Sez. 3, Sentenza n. 5154 del 17/09/1981 (Rv. 415947 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL CREDITORE DEL SIMULATO ALIENANTE - PRESUPPOSTI - PROVA - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415947-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL CREDITORE DEL SIMULATO ALIENANTE - PRESUPPOSTI - PROVA - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l'esperibilità dell'Azione di simulazione a norma dell'art. 1416 cod. civ., qualora, a seguito dell'atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all'ammontare del credito, l'adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova - generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria - è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione. (Conf. 2257/78, mass. N. 391659, sulla prima parte; (Conf. 135/73, mass. N. 361895; (Conf. 1027/71, mass. N. 351026, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)