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Sez. 3, Sentenza n. 5012 del 28/09/1979 (Rv. 401668 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE - AUTOMATICA ED IMMEDIATA INTERRUZIONE - OMESSA APPLICAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALLA RELATIVA ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401668-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE - AUTOMATICA ED IMMEDIATA INTERRUZIONE - OMESSA APPLICAZIONE - LEGITTIMAZIONE ALLA RELATIVA ECCEZIONE.*

La cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito in giudizio comporta l'automatica ed immediata interruzione del processo; tuttavia, essendo l'istituto dell'interruzione del processo preordinato dalla legge a tutela della parte che muoia o perda la capacita o il cui procuratore in giudizio subisca uno degli eventi di cui all'art 301 cod proc civ, dell'omessa sua applicazione legittimata a dolersi e solo la parte stessa o gli eredi della medesima, che da tale evento possono subire pregiudizio, e non gia le altre parti, le quali, non essendo state pregiudicate dall'irregolare prosecuzione del processo, non possono dedurre la detta omissione come motivo di nullita della sentenza. (Conf 3945/78, mass n 393546; (Conf 2197/72, mass n 359475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)