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Sez. 5, Sentenza n. 2136 del 06/05/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213765 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per vizio di motivazione - Vincoli del giudice di rinvio - Assunzione della stessa decisione precedentemente annullata - Possibilità - Condizioni - Fattispecie: motivazione in tema di stupefacenti.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213765-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice è vincolato sia dall'obbligo di esaminare le questioni di diritto che, a seguito di indicazione della Cassazione, devono essere affrontate, sia dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici dalla Suprema Corte. Ciò non toglie che egli possa pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché integrando e completando quelle già svolte, alla stessa decisione precedentemente annullata. (Fattispecie in tema di reiterazione dei comportamenti sintomatici di appartenenza ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in relazione ai quali la Cassazione aveva riscontrato incompletezza della motivazione ed imprecisa indicazione dei fatti dai quali erano derivate le nuove contestazioni. In sede di rinvio, il Tribunale del riesame aveva integrato ed arricchito la precedente motivazione.La Corte, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell'indagato, che aveva nuovamente dedotto il vizio di motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 390 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)