Sez. U, Ordinanza n. 18122 del 13/09/2005 (Rv. 582999 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Dipendente del "British Council" assunta con contratto locale - Licenziamento - Controversia per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Il personale amministrativo del "British Council", assunto con "contratto locale", è soggetto alla legislazione italiana e, in particolare, alla normativa sui licenziamenti; sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla controversia promossa da una dipendente (con mansioni di addetta di biblioteca) di tale ente che, dolendosi dell'illegittimità del licenziamento intimatole, chieda la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, dovendo escludersi che la Convenzione del 28 novembre 1951 tra l'Italia, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord (ratificata con legge 25 febbraio 1953, n. 124) preveda per il "British Council" una immunità assoluta dalla giurisdizione dello Stato italiano.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1953 num. 124, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)