Sez. U, Sentenza n. 7791 del 15/04/2005 (Rv. 580277 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro inerente ai fini istituzionali di ente estraneo all'ordinamento italiano - Controversie relative - Giurisdizione del giudice italiano - Limiti - Richiesta di pronuncia idonea ad incidere sull'autonomia istituzionale di detto ente - Carenza di potestà giurisdizionale del giudice italiano - Conseguenze - Fattispecie in tema di domanda di nullità della clausola di apposizione del termine ad un contratto di lavoro inerente alle funzioni istituzionali dell'Opera romana pellegrinaggi, articolazione del Vicariato di Roma.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di diritto internazionale, il giudice italiano è carente della potestà giurisdizionale idonea ad interferire nell'assetto organizzativo e nelle funzioni proprie di essi, mentre può emettere provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tra questi non può comprendersi la sentenza di condanna ad un pagamento che debba essere logicamente preceduta da un accertamento del danno da interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con prestazioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro: infatti tale sentenza, una volta passata in giudicato, farebbe stato sia sull'obbligo di pagare sia (questione pregiudiziale logica) sull'obbligo di ricevere a tempo indeterminato le prestazioni lavorative. (Nel caso di specie l'attore aveva chiesto, con l'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione di nullità, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di promozione e sviluppo, anche con progetti speciali, dell'Opera romana pellegrinaggi - articolazione del Vicariato di Roma, ente della Santa Sede - con compiti di direttore di agenzia, e la conseguente condanna al pagamento di retribuzioni non corrisposte, a partire dalla cessazione di fatto del rapporto; enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno dichiarato il difetto della giurisdizione italiana, cassando senza rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 222 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)