Sez. U, Sentenza n. 16270 del 19/11/2002 (Rv. 558587 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato di legittimità della Corte di cassazione - Ammissibilità - Limiti - Censura relativa alla interpretazione e valutazione di giudicato interno - Attinenza al controllo dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero all'esistenza di vizi che riguardano l'essenza di tale funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ad un tal riguardo, la censura attinente all'interpretazione ed alla valutazione del contenuto del giudicato, riguardando la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, rimane estranea al controllo dei limiti esterni della giurisdizione (nella fattispecie, la Suprema Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto, da un verso, che la censura concernesse la valutazione del giudicato formatosi sulla pronuncia del TAR, ed ha escluso, per altro verso, che il Consiglio di Stato avesse reso una pronuncia di merito e non di legittimità, così oltrepassando i limiti esterni della propria giurisdizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)