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Sez. U, Sentenza n. 11099 del 26/07/2002 (Rv. 556300 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Controllo della Corte di cassazione - Limiti - Censure attinenti all'interpretazione della formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione - Deducibilità con ricorso alle Sezioni Unite - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556300-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il controllo di legittimità riservato alla Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, restando, per converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione. Conseguentemente la censura attinente all'interpretazione, da parte del Consiglio di Stato, della formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione per omessa impugnazione della questione decisa dal TAR, concernendo la correttezza dell'esercizio del potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, e non anche i suoi limiti esterni, non è deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)