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Sez. L, Sentenza n. 4590 del 12/08/1982 (Rv. 422553 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ESTREMI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1982-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422553-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DELL'ASSICURATO SOCCOMBENTE - CONDIZIONI - ESTREMI RISPETTIVI.*

A norma dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., l'eccezione alla regola dell'esonero dal rimborso delle spese giudiziali dello assicurato soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali postula il concorso di due condizioni costituite dalla manifesta infondatezza e dalla temerarietà della domanda. La prima riguarda la oggettiva Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto della prestazione richiesta e postula che la domanda risulti al giudice, prima facie, inequivocabilmente infondata in base agli elementi probatori, di sicura attendibilità, acquisiti al processo, senza alcuna necessità di ricorso a più approfondite operazioni logico-giuridiche; mentre la seconda, atteggiandosi in modo non dissimile dalla ipotesi di responsabilità aggravata prevista dallo art. 96, primo comma cod. proc. civ., consiste non già in una semplice Mancanza di buona fede, richiedendosi una inequivoca presa di coscienza della evidente insussistenza del diritto vantato e cioè un atteggiamento attivo, anche se di contenuto omissivo. (V 1995/78, mass n 391357; (V 1612/75, mass n 375207).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)