Sez. 3, Sentenza n. 693 del 19/01/2010 (Rv. 611068 - 01)
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Contratti di affitto agrario conclusi dall'usufruttuario del fondo - Cessazione dell'usufrutto - Durata dell'affitto - Termine quinquennale - Art. 999, primo comma, cod. civ. - Carattere di norma speciale rispetto alla legge n. 203 del 1982 - Sussistenza - Conseguenze.
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO
L'art. 999, primo comma, cod. civ. - in base al quale le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto - è norma di carattere speciale rispetto a quelle, di carattere generale, di cui agli artt. 1 e 41 della legge n. 203 del 1982, che, prevedendo per i contratti di affitto a coltivatore diretto una diversa durata e l'assenza di vincoli formali, non hanno abrogato la norma codicistica; ne consegue che tali contratti, ove stipulati dall'usufruttuario del fondo, sono soggetti, in caso di cessazione dell'usufrutto, al limite di durata quinquennale di cui all'art. 999, primo comma, codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)