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Sez. 3, Sentenza n. 9345 del 10/04/2008 (Rv. 602805 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Contratto di locazione di immobile urbano stipulato dall'usufruttuario - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità del contratto al proprietario - Condizioni - Durata del contratto - Abrogazione implicita dell'art. 999 cod. civ. da parte della legge n. 392 del 1978 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602805-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO

In tema di contratti di locazione di immobili urbani, la legge n. 392 del 1978, che detta la disciplina generale di tali contratti, non ha abrogato implicitamente l'art. 999 cod. civ., che è norma speciale rispetto alla prima, in quanto diretta a disciplinare, con riguardo al tempo della cessazione dell'usufrutto, i contratti conclusi dall'usufruttuario, operando un congruo contemperamento dei vari interessi coinvolti, e tanto in applicazione del principio secondo cui la legge posteriore di carattere generale non comporta l'abrogazione della legge speciale anteriore; pertanto, la regola secondo cui la durata del contratto di locazione non può superare il termine di cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto é valida in ogni caso e tale interpretazione della norma risulta la più conforme alla Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)