Sez. 3, Sentenza n. 11561 del 25/07/2003 (Rv. 565441 - 01)
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Contratto di affitto di fondo rustico - cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Durata dell'affitto - Abrogazione implicita dell'art. 999 cod. civ. da parte della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO
L'art. 999 cod. civ., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, in ogni caso per una durata non eccedente il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, non è stato implicitamente abrogato dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), né per quanto riguarda la forma del contratto di affitto posto in essere dall'usufruttuario, richiesta per l'opponibilità al proprietario, né per quanto riguarda la durata del contratto di affitto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)