Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 17/12/1997 (Rv. 511008 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Leasing di godimento o traslativo - Distinzione - Rilevanza in caso di risoluzione - Individuazione dell'uno o dell'altro tipo contrattuale - Momento e criteri - Cessazione anticipata del rapporto (risoluzione) - Rilevanza del valore del bene a tale momento per la disciplina applicabile - Esclusione.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Per stabilire se il contratto di leasing è di cosiddetto godimento ovvero traslativo, con relativi diversi effetti in caso di risoluzione, occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo dell'utilizzazione del bene, in rapporto alla durata tecnologica di esso, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto, mentre il concreto valore del bene alla cessazione di fatto del rapporto per vicende successive ed eventuali, come la risoluzione anticipata di esso, non può, "ex post", incidere sulla qualificazione del tipo di leasing e sulla conseguente disciplina applicabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1526, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)