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Sez. 3 - , Sentenza n. 29507 del 13/02/2019 Ud. (dep. 08/07/2019) Rv. 276549 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Sequestro di persona a scopo di coazione ex art. 3 della legge n. 718 del 1985, ora art. 289-ter cod. pen. - Dolo specifico - Finalità di terrorismo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276549-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina colui che sequestra o tiene in suo potere una persona con il dolo specifico di costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta ad uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili soggetti destinatari della richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 289 ter, Legge 26/11/1985 num. 718 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)