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Sez. 6, Sentenza n. 8903 del 22/12/2010 Ud. (dep. 07/03/2011) Rv. 249726 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Eccessività del minimo edittale e mancata previsione di una circostanza attenuante speciale per i casi di minore gravità - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249726-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., proposta, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., per l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, siccome connotato da un minimo edittale eccessivamente elevato e dalla mancata previsione di un'attenuante speciale per i casi di minore gravità (contemplata invece per il reato di sequestro di ostaggi di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718), trattandosi di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, il quale ha introdotto un diverso e più rigoroso regime sanzionatorio, non solo in considerazione della natura plurioffensiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche del diverso ambito di operatività di tale fattispecie rispetto a quella del sequestro di ostaggi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 26/11/1985 num. 718 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)