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Sez. 2, Sentenza n. 30 del 02/12/2004 Ud. (dep. 03/01/2005) Rv. 231090 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Sequestro di ostaggi - Necessaria presenza della finalità di terrorismo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231090-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il reato di sequestro di ostaggi, previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985, è configurabile anche in assenza di finalità di terrorismo (principio affermato, nella specie, con riguardo alla condotta di alcuni rapinatori i quali, dopo aver privato della libertà gli impiegati di un ufficio postale, avevano minacciato di ucciderli se le forze dell'ordine, nel frattempo intervenute, non si fossero allontanate).

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1985 num. 718 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)