diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1206 del 06/02/1987 (Rv. 450742 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONTUMACE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE DI PROVE NUOVE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450742-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONTUMACE IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE DI PROVE NUOVE - LIMITI.*

Non è consentito alla parte, anche quando sia stata contumace in primo grado, dedurre in appello prove che tendano a rinnovare quella già esperita in primo grado o a contraddire i risultati di essa, dovendo ciò formare oggetto di prova contraria. (Conf 2028/82, mass n 419883; (Conf 4670/78, mass n 394348).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)