Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002 (Rv. 552767 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Eredi legittimi - Rinuncia alla eredità prima della notificazione dell'atto di impugnazione - Mancanza di prova di una precedente accettazione tacita - Conseguenze - Nullità della notificazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
È nulla la notificazione dell'atto di impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza allorquando, prima della notificazione, essi abbiano rinunciato all'eredità e non vi sia la prova che in precedenza la avessero tacitamente accettata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)