Sez. 3, Sentenza n. 2003 del 08/04/1981 (Rv. 412713 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 348 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - AMBITO DI APPLICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 348 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'improcedibilita dell'appello, prevista dall'art 348, secondo comma, cod proc civ, per il caso di mancato deposito del fascicolo dello appellante ed operante anche nell'analoga ipotesi di omessa e non tempestiva restituzione del fascicolo stesso prima dell'udienza collegiale, configura una sanzione processuale che colpisce l'appellante per il solo fatto di non aver provveduto a detti adempimenti, indipendentemente dalle cause che possono aver determinato tale inattivita ed a nulla rilevando la concreta possibilita di decisione della causa in base al fascicolo di ufficio od a quello della controparte. La norma, cosi interpretata, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3 e 24 della Costituzione, in quanto non crea alcuna ingiustificata disparita di trattamento tra le parti in causa, né ostacola o impedisce il diritto di difesa, limitandosi a sollecitarne il regolare Esercizio. (Conf 5408/80, mass n 409289; (Conf 5895/79, mass n 402563; (Conf 5012/79, mass n 401669; (Conf 4599/78, mass n 394273, sulla prima parte; (Conf 25/78, mass n 389309).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)