Sez. 2, Sentenza n. 6861 del 14/12/1982 (Rv. 424515 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI.*
La mancata restituzione del proprio fascicolo da parte dello appellante nel termine di cui al combinato disposto degli artt. 169 cod. proc. civ. e III disp. Att. Cod. proc. civ., che ha natura perentoria, comporta - in applicazione estensiva dell'art. 348 cod. proc. civ. - l'improcedibilità dell'appello per l'inosservanza dell'Obbligo del tempestivo rideposito degli Atti indispensabili per una (qualsiasi) decisione di merito (citazione d'appello, procura e sentenza di primo grado), in Mancanza del quale soltanto (e non pure della mancata o tardiva restituzione di altri Atti o documenti) si configura l'improcedibilità della domanda d'appello (preclusiva della rimessione della causa sul ruolo e/o della concessione di ulteriore termine ad hoc), che deve essere pronunciata d'ufficio dal giudice decidente, a meno che, nel termine suindicato, l'appellato non abbia depositato Atti equipollenti a quelli predetti, come tali idonei a permettere al giudice il controllo della ritualità della impugnazione, oltre che l'esame del merito della domanda stessa. L'art. 348 citato, così interpretato, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 cost., in quanto non ostacola il diritto di difesa, limitandosi a sollecitarne e regolarne l'Esercizio. (V 3947/82, mass n 421893; (V 680/77, mass n 384255; (contra 3676/82, mass n 421650; (contra 3282/81, mass n 413860; (contra 2003/81, mass n 412713).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)